I requisiti richiesti per poter fare richiesta dei permessi (Legge 104/92) e il congedo straordinario (D.Lgs 151/01) per assistere il familiare sono

  • il familiare d’assistere sia in possesso della certificazione di handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3 Legge 104/1992);
  • non sia ricoverato a tempo pieno, intendendosi con ciò, il ricovero per le intere ventiquattro ore presso strutture ospedaliere o simili, sia pubbliche che private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa.

Relativamente ai permessi l’INPS, con la circolare n. 155 del 3 dicembre 2010, Dipartimento della Funzione Pubblica con la circolare n. 13 del 6 dicembre 2010, ribadiscono che per ricovero a tempo pieno si intende quello, per le intere ventiquattro ore, presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa.

Eccezioni per il ricovero a tempo pieno con legge 104
Le circolari INPS recepiscono le eccezioni al presupposto del ricovero a tempo pieno e le declinano come segue:

  • interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile in situazione di gravità di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate (ipotesi prevista dal messaggio n.14480 del 28 maggio 2010);
  • ricovero a tempo pieno di un disabile in situazione di gravità in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine;
  • ricovero a tempo pieno di un minore con disabilità in situazione di gravità per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura ospedaliera il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare, ipotesi già prevista per i bambini fino a tre anni di età (circolare n. 90 del 23 maggio 2007, p. 7).

Eccezioni ricovero a tempo pieno permessi legge 104

Ci sono delle eccezione per il ricovero a tempo pieno per i permessi legge 104, come si evince dalla circolare INPS n. 32/2012:

  • interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile in situazione di gravità di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate (messaggio n. 14480 del 28 maggio 2010);
  • ricovero a tempo pieno di un disabile in situazione di gravità in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine (circolare n. 155 del 3 dicembre 2010, p.3);
  • ricovero a tempo pieno di un soggetto disabile in situazione di gravità per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare, ipotesi precedentemente prevista per i soli minori (circolare n. 155 del 3 dicembre 2010, p.3).

Nella funzione pubblica ci sono eccezione ricovero a tempo pieno, Circolare 13/2010:

  • interruzione del ricovero per necessità del disabile di recarsi fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite o terapie;
  • ricovero a tempo pieno di un disabile in coma vigile e/o in situazione terminale;
  • ricovero a tempo pieno di un minore in situazione di handicap grave per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare.

Eccezioni ricovero a tempo pieno per il condego straordinario
Per lavoratori pubblici e privati previsto dal D.Lgs 119/2011 art. 4 comma 5-bis, il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza.

Nel caso del congedo straordinario si segnala che il decreto legislativo 119/2011 ha modificato l’art. 42 del D.Lgs 151/2001 introducendo il comma 5 bis che prevede espressamente la possibilità di usufruire del congedo straordinario retribuito di due anni anche se la persona da assistere è ricoverata se “sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza“. L’eccezione, estensiva di quanto già previsto per il minore e valevole per tutti i lavoratori dei comparti pubblico e privato, viene ripresa dalla circolare INPS n. 32 del 6 Marzo 2012.

Accertamento delle condizioni
Come evidenziato nella circolare Inps n. 155/2010, il lavoratore decade dal diritto a fruire dei tre giorni di permessi mensili qualora il datore di lavoro o l’Inps accertino l’insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dello stesso diritto (comma 7 bis dell’art. 33 della legge n. 104/1992).

Viene evidenziato che il richiedente i permessi legge 104 o il congedo straordinario legge 151, si impegna, a comunicare entro 30 giorni dall’avvenuto cambiamento, le eventuali variazioni delle notizie o delle situazioni accertate d’ufficio al momento della richiesta o contenute in dichiarazioni sostitutive prodotte dallo stesso, indicando in tal caso gli elementi necessari per il reperimento delle variazioni, ovvero producendo una nuova dichiarazione sostitutiva.