Il rispetto di tutte le norme di sicurezza sul lavoro, l’informazione e la formazione sul corretto utilizzo dei mezzi di protezione individuali messi a disposizione del lavoratore non sono sufficienti, da soli, a manlevare il datore di lavoro da alcune responsabilità.
Il datore di lavoro deve, infatti, anche vigilare affinchè le norme di prevenzione siano rispettate dal lavoratore.
In assenza di vigilanza, occorrendo un infortunio sul lavoro, viene violata la norma di cui all’articolo 2187 c.c. con le conseguenti responsabilità di ordine civilistico e penale a carico del datore di lavoro.
Ma c’è di più: la medesima responsabilità permane in capo al datore di lavoro nel caso in cui i macchinari o gli impianti cui è addetto il lavoratore – magari nuovi e certificati – non siano considerati sicuri a termine di Legge.
Nel merito si è così espressa la suprema Corte con sentenze, rispettivamente, n. 5233 del 16 marzo 2016 e n. 10721 del 14 marzo 2016.
a cura di Nicola Ingianni