E’ illegittimo e privo di effetti il provvedimento disciplinare che non tenga dei vincoli procedurali previsti dall’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e dalle norme contrattuali in materia.
Sull’argomento la giurisprudenza è ritornata più volte per ribadire che il datore di lavoro, qualora venga a conoscenza di un fatto che si sostanzia in una infrazione disciplinare, deve prima contestare l’addebito al lavoratore per potere, solo successivamente, comminare la sanzione.
La contestazione è infatti condizione di procedibilità del successivo provvedimento sanzionatorio; deve essere scritta e deve avere i caratteri della specificità (deve cioè fornire le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto nel quale il datore di lavoro ha ravvisato le infrazioni disciplinari), della immediatezza (deve essere valutata con riferimento al momento della commissione o della conoscenza del fatto contestato) e immutabilità dei fatti contestati (occorre cioè che i fatti su cui si fonda il provvedimento sanzionatorio coincidano con quelli oggetto dell’avvenuta contestazione, ciò al fine di tutelare il diritto di difesa del lavoratore), infine deve essere portata a conoscenza del lavoratore con le modalità stabilite dalla legge.
Il lavoratore può produrre, entro 5 giorni dalla contestazione, le proprie difese e controdeduzioni. La sanzione disciplinare irrogata senza l’audizione orale, eventualmente richiesta dal lavoratore, è illegittima. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
Una volta esperita validamente la procedura disciplinare, il datore di lavoro può comminare il provvedimento sanzionatorio.
Ogni CCNL prevede un’elencazione delle infrazioni contrattuali e delle sanzioni ad esse correlate che insieme all’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori costituiscono il cosiddetto codice disciplinare.
Quest’ultimo deve essere affisso in luogo accessibile e visibile a tutti i dipendenti, pena la nullità del provvedimento disciplinare.
Per il legittimo esercizio del potere disciplinare è necessario che vi sia proporzionalità tra la infrazione commessa e la sanzione irrogata.
Non sono procedure particolarmente complesse, come potrebbe sembrare – prima facie – ma è opportuno rispettarle, magari con l’ausilio del consulente del lavoro.
a cura di Rosaria Nolfo