Per l’infortunio occorso al lavoratore – gira che ti rigira – reo è sempre il datore di lavoro, c’è poco da fare! sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non vigili adeguatamente sull’effettivo uso di queste da parte del dipendente. Secondo un orientamento ormai consolidato della Giurisprudenza, non basta la formazione erogata al lavoratore in relazione ai rischi collegati alla sua attività ad esimere il datore di lavoro, poiché la normativa in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro è finalizzata a tutelare il lavoratore anche dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, o ascrivibile ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso. In capo al datore di lavoro vi è infatti la cosiddetta culpa in vigilando.
Il datore di lavoro è totalmente esonerato solo quando la condotta del lavoratore presenti i caratteri dell’abnormità e dell’imprevedibilità rispetto al procedimento lavorativo “tipico” ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell’evento. Per intenderci, riportiamo l’esempio – oggetto di sentenza – di un operaio, il quale, essendosi improvvisamente bloccata la pala meccanica cui era addetto, era sceso dal mezzo senza spegnere il motore e, sdraiatosi sotto di essa tra i cingoli, aveva sbloccato a mano la frizione difettosa sicché il veicolo, muovendosi, lo aveva travolto.
A cura di Rosaria Nolfo